COMUNICAZIONI AI SOCI

Convenzioni Tessere Associative 08-03-2023

Sperando di fare cosa utile e gradita, desideriamo informarVi che sono state stipulate delle convenzioni con diverse Aziende, per permettere -a chi è in possesso delle Tessere e Card associative Anffas- di usufruire di sconti e tariffe agevolate.  

Nell'allegato sottostante troverete le specifiche delle Aziende che ad oggi hanno aderito e le annesse specifiche per usufruire degli sconti offerti.

http://www.anffas-genova.org/upload/08032322808.pdf

 

 

 

 

Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità anno 2023.08-02-2023

Con il messaggio n° 422 del 27 gennaio INPS ha comunicato che fino al 31 marzo sarà possibile  presentare la richiesta, relativa all’anno 2023, per il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità.

L’articolo 1 della legge n. 178/2020, al comma 365, successivamente modificato dall’articolo 13-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha infatti previsto un contributo mensile, fino alla misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Il contributo per figli con disabilità a carico può essere richiesto dai genitori disoccupati o genitori monoreddito. L’INPS con la circolare n° 39 del 10 Marzo 2022 specifica:

  • nuclei familiari monoparentali”: nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
  • genitore disoccupato”: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
  • genitore monoreddito”: persona che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione;

Il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

  1. essere residente in Italia
  2. disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 3.000 euro
  3. essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
  4. fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Qualora le risorse non fossero sufficienti ad esaurire le domande che soddisfino i criteri di cui al comma 2, si darà la priorità ai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.

L’importo del contributo può variare da un minimo di 150 ad un massimo di 500 euro in base al numero dei figli con disabilità a carico:

  • con un figlio con disabilità a carico, l’importo del contributo sarà pari a 150 euro;
  • con due figli con disabilità a carico, l’importo del contributo sarà pari a 300 euro;
  • con più di due figli con disabilità a carico, l’importo del contributo sarà pari a 500 euro

Nel caso di temporaneo ricovero del figlio presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile dal cittadino tramite le proprie credenziali;
  • Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
  • istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi ed è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza.

 

DA  Centro Studi Giuridici HandyLex

Quota Sociale 02-02-2023

L'Assemblea Ordinaria dei  Soci del 31/1/2023 ha deiberato di mantenere inviarato l'importo della quota sociale a 60 euro

Chiusura 09-12-2022

Buongiorno,

sotto riportata comunicazione  inerente la chiusura per la Festività dell'Immacolata.

http://www.anffas-genova.org/upload/24112232236.pdf

Aggiornamento Carta Europea della disabilità 02-11-2022

 

La nostra Associazione è titolata a richiedere la Disability Card.

Potete contattare per appuntamento la Segreteria allo 0105762511. 

Sarà necessario portare con sè una foto formato tessera,  carta di identità, codice fiscale e certificato di invalidità  della persona a cui sarà intestata la Disability Card. 

Se nominato,  saranno  necessari anche carta di identità, codice fiscale  e nomina del  tutore/amministratore di sostegno. 

Possono richiedere la Carta Europea della Disabilità

- Invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata maggiore del 67%

- Invalidi civili minorenni

- Cittadini con indennità di accompagnamento

- Cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104/1992, Art 3 comma 3

- Ciechi civili

- Sordi civili

- Invalidi e inabili ai sensi della Legge 222/1984

- Invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%

- Invalidi sul lavoro o con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell'integrità psicofisica

- Inabili alle mansioni (ai sensi della Legge 379/1955, del DPR 73/92 e del DPR 171/2011) e inabili (ai sensi della Legge 274/1991, art. 13 e Legge 335/1995, art. 2)

- Cittadini titolari di Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra

La Carta Europea della Disabilità può essere utilizzata per certificare la propria condizione di disabilità presso gli uffici pubblici, sostituendo a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali.

Dà inoltre accesso gratuitamente o a tariffe agevolate ai seguenti luoghi:
- Musei statali su tutto il territorio nazionale
- Luoghi di cultura e nei paesi UE aderenti al progetto :

  • Italia;
  • Cipro;
  • Belgio;
  • Estonia;
  • Finlandia;
  • Malta;
  • Romania;
  • Slovenia.

 

 

 

 

Elezioni politiche 25-09-2022

Sperando di facilitare le operazioni di voto in occasione del prossimo 25 settembre, riportiamo il  documento in easy to read predisposto dalla Sede nazionale.

elezioni http://www.anffas-genova.org/upload/090922112837.pdf

Assegno unico 24-02-2022

L’Assegno Unico e Universale è un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

È UNIVERSALE perché è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico.

È UNICO perché assorbe (dal mese di marzo) le altre misure a sostegno della famiglia, come il bonus premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus bebè), l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Resta invece valido il bonus asilo nido.

CHI NE HA DIRITTO

L’Assegno Unico e Universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

● per ogni figlio minorenne a carico, per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza

● per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:

  * frequenti un corso di formazione o professionale o universitario
  * svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito inferiore a 8mila euro annui
  * sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
  * svolga il servizio civile universale

● per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

QUANTO SPETTA

L’importo mensile va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l’ISEE inferiore a 15mila euro a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40mila euro oppure che non presentano l’ISEE.

QUANDO FARE LA DOMANDA

Dal 1° gennaio 2022 si può presentare la domanda. L’Assegno Unico e Universale è versato per un anno a partire da marzo 2022, fino a febbraio 2023. Presentando la domanda entro il 30 giugno l’assegno è riconosciuto comunque a partire da marzo. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda. Chi percepisce il reddito di cittadinanza non deve presentare la domanda, l’assegno è versato in automatico sulla carta RdC.

SIMULATORE

È online sul sito INPS il simulatore dell’Assegno Unico e Universale. Il servizio permette di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. È accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

COME FARE PER AVERLO

Presentando domanda sul sito www.inps.it
Rivolgendosi al contact center: 06164164 mobile | 803164 rete fissa
Tramite patronati.

 

Quota Sociale 202212-01-2022

Si desidera comunicare che l'Assemblea dei Soci del 11/1/2022 ha deliberato di mantenere inviarato l'importo della quota socaile a € 60 per ciascun Socio.

Chiusura uffici e presidi ambulatoriali e semiresidenziali 24-12-2021

In occasione delle festività Natalizie  i  giorni 24 e 31  dicembre 2021 e 7 gennaio 2022 i  Presidi semiresidenziali, ambulatoriali e la Sede resteranno chiusi.

Funzione Natalizia 22-12-2021

 

                        In questo momento che ha  reso  i rapporti sociali e famigliari più difficili e ci ha fatto sentire il gande perso di non poter dividere il nostro tempo con le persone a noi care e partecipare attivamente alla vita della collettività, desideriamo poterVi incontrare per celebrare la S. Messa e scambiarci gli auguri.

Mercoledì 22 dicembre alle h. 10.30 – Chiesa di S. Zita

si terrà una funzione per celebrare il Natale alla quale speriamo vivamente di poterVi incontrare.

                        Nel frattempo Vi giungano i più cari saluti.

                                              

               IL PRESIDENTE                                                                                          IL PRESIDENTE

Cooperativa Sociale Genova Integrazione                                                   Anffas Onlus Genova

           Massimo Della Luna                                                                                            Paolo Scarabelli

 

“Conversione in Legge del Decreto Infrastrutture: 18-11-2021

Conversione in Legge del Decreto Infrastrutture: le principali novità

Con la Legge del 9 novembre 2021 n. 156, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno ed entrata in vigore il 10 novembre 2021, è stato convertito in Legge il Decreto Infrastrutture.

Dell'analisi del decreto ci eravamo già occupati, ma la conversione in legge ha apportato significative modifiche per quanto riguarda le persone con disabilità.

Andiamo ad analizzarle.

Terminologia.

Innanzitutto, la terminologia è stata finalmente aggiornata, sostituendo la parola "debole" a "vulnerabile" e la parola "disabili in carrozzella" con "persone con disabilità";

Inasprimento delle sanzioni.

E' stato confermato l'inasprimento delle sanzioni amministrative già inserito nel testo del Decreto-Legge per chi sosta e/o parcheggia in aree riservate a mezzi per il trasporto di persone con disabilità senza contrassegno; le sanzioni varieranno da 168 a 672 euro.

 Divieto di pubblicità.

Una ulteriore novità è stata inserita con riguardo al divieto sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.

Modifiche al Fondo n. 178 del 30 dicembre 2020.

Sono state apportate ulteriori modifiche al Fondo, istituito dalla Legge Finanziaria n. 178 del 30 dicembre 2020 specificando che esso oltre a favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, possa essere destinato per il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni e unioni di comuni, per interventi relativi a:

     a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, comprese l'istituzione di zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l'installazione della relativa segnaletica;

     b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi;

     c) realizzazione della casa avanzata (cioè la linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli) e delle corsie ciclabili;

Bonus Viaggio.

Modifiche anche per il “Buono Viaggio” introdotto dalla Legge del 12 luglio 2020 n. 77 in principal modo al comma 1 dell'art. 200 bis.

Il buono,  pari  al  50  per  cento  della  spesa  sostenuta  e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun  viaggio, è da utilizzare per gli spostamenti effettuati a  mezzo  del  servizio  di taxi ovvero di noleggio con conducente; era stato introdotto per  sostenere  la ripresa del settore del trasporto  pubblico  non  di  linea e  consentire,  in  considerazione  delle  misure  di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,  un'efficace  distribuzione degli  utenti   nel trasporto pubblico.

Il fondo, era destinato fino all'esaurimento delle risorse, ai Comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia.

Ciascun Comune assegnatario delle risorse lo aveva concesso per viaggi da luglio a dicembre 2020 ma, la proroga dello stato emergenziale, ha prorogato anche la fruibilità del buono fino al 31 dicembre 2021.

Nella Legge di conversione del Decreto infrastrutture ora, per meglio individuare le categorie che possono usufruire del buono, si specifica che lo stesso si concede in  favore delle persone fisicamente impedite, a mobilità ridotta anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità o affette da malattie che  necessitano di cure continuative, ovvero appartenenti  a nuclei  familiari  più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne  in gravidanza, ovvero  di  persone  di  età pari o  superiore a sessantacinque anni;

Inoltre si puntualizza che nei limiti delle risorse assegnate, i Comuni possono prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità, anche economica, appartenenti alle categorie appena indicate oltre ad utilizzare parte della quota per finanziare le spese necessarie per promuovere ed attivare il Bonus.  

Semplificazioni nelle agevolazioni dei veicoli.

Sono inoltre state introdotte delle semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità con riferimento all'acquisto di veicoli, per i soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, abilitati alla guida.

Questa misura però riguarda esclusivamente le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, dotate di patente di guida con obbligo di adattamenti.
Nello specifico, è previsto le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, dotate di patente di guida devono solo presentare una copia semplice della patente posseduta, dove essa riporti l'indicazione di adattamenti, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali.
Per accedere a questa misura inoltre, occorrerà attendere un decreto ad hoc che verrà emesso entro trenta giorni dalla pubblicazione della Legge.

Sosta gratuita su parcheggi a pagamento (strisce blu).

Ma la novità senza alcun dubbio più rilevante è l'introduzione, non prevista inizialmente nel Decreto Legge della sosta gratuita su strisce blu in tutta Italia per le persone dotate di contrassegno auto disabiliqualora i posti riservati alla sosta disabili risultassero già occupati o indisponibili.

Infatti all'art. 188 del Codice della Strada viene introdotto il comma 3-bis che recita “Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381,  comma 2, del regolamento, é consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora  risultino  già  occupati  o indisponibili gli stalli a loro riservati"; 

Una introduzione, a partire dal 1 gennaio 2022, che mette fine alla discrezionalità dei Comuni relativamente alla possibilità di prevedere, o meno, la gratuità della sosta nelle così dette “strisce blu” ….oppure no?

Problematiche interpretative. 

Premessa: se da un lato l'introduzione di questo comma mette fine ad una grande discrezionalità Comunale che si è avuto modo di riscontrare nel corso del tempo ed è più che apprezzabile (dato che nel decreto-legge tale comma non era stato neppure previsto) dall'altro l'inciso “qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati” apre delle forti perplessità.

Infatti ci si domanda, visto che nella norma non è specificato, da chi e soprattutto come debbano essere effettuati i controlli per stabilire se gli stalli riservati alle persone con disabilità siano già occupati o indisponibili.

Ed in particolar modo, qualora una persona con disabilità, munita di regolare contrassegno speciale, parcheggi all'interno dell'area di sosta a pagamento, come farà a dimostrare, nella denegata ipotesi di una sanzione amministrativa elevata da uno “zelante” ufficiale del Corpo di Polizia Locale, che lo stallo a lui riservato, nel momento della sua sosta, era occupato da altri o indisponibile momentaneamente?

Possibili soluzioni?

La problematica non è di poco conto: esporre un'autocertificazione da parte del proprietario dell'autoveicolo nella quale si dichiara che alle ore x del giorno y lo stallo o gli stalli per il parcheggio delle persone con disabilità situati nella Via Z o nella Piazza M erano occupati potrebbe essere una soluzione valida?

Nella realtà, pur se appropriata, ad una prima analisi, tale soluzione non è praticabile.

Infatti quella che volgarmente definiamo “autocertificazione” altro non è che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà disciplinata dagli articoli 47 e 48 del DPR 443 del 2000 che disciplina le ipotesi tassative nelle quali è utilizzabile il suddetto strumento ed in detto decreto non vi è l'ipotesi sopra menzionata.

L'unica soluzione plausibile è che intervenga un chiarimento Ministeriale attraverso una apposita circolare interpretativa poiché, se così non fosse, le persone con disabilità dal 1 Gennaio 2022 potrebbero potenzialmente trovarsi di fronte ad una problematica di non facile soluzione, a fronte di una grande conquista.

 

18 Novembre 2021

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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Green Pass e lavoratori fragili 25-10-2021

Green pass e Lavoratori fragili

L’articolo 2-ter del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, ha apportato modifiche alla disciplina inerente ai lavoratori c.d. fragili, di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

È stato, infatti, ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela di cui al citato articolo 26, comma 2, che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria – e così i lavoratori portatori di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3°, legge 104/92) ovvero i lavoratori che possano attestare una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita -  che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa.

È importante sottolineare che l’assenza di cui all’articolo 26, comma 2 non incide sul periodo massimo di conservazione del posto di lavoro per malattia.

Questa previsione dovrebbe costituire motivo e fonte di sollievo per tanti lavoratori che nei mesi passati, prima dell’espressa previsione di esclusione della suddetta assenza dal computo  del periodo di comporto, avevano accumulato lunghi periodi di mutua.

La sopradetta misura ha, per così dire, carattere residuale.

All’assenza di cui sopra può, infatti, farsi ricorso per l’ipotesi in cui l’attività lavorativa non sia espletabile in modalità agile.

In effetti, è stato al contempo, prorogato fino al 31 dicembre 2021 il periodo di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Infine pare utile evidenziare come, ferma la previsione contenuta nel DPCM del 24 settembre 2021 in forza del quale dal 15 ottobre p.v. la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sarà quella in presenza, restano comunque sempre attuabili le previsioni sopra descritte in materia di diritto al lavoro agile sicché, nell’imminenza del generalizzato rientro dei lavoratori in presenza, non si potrà prescindere dall’osservanza delle misure a tutela dei lavoratori con fragilità.

Venendo al così attuale tema Green Pass, il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo.

Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolga una attività lavorativa (autonoma o dipendente) nel settore privato, per accedere al luogo di lavoro, deve possedere (ed esibire a richiesta) la certificazione verde COVID-19 c.d. Green Pass.

Incidentalmente si segnala che, rispetto al rilascio del Green Pass, il DL 127/2021 ha previsto la possibilità di ottenere lo stesso immediatamente dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, senza dover attendere che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla stessa.

L’obbligo di possesso di Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.

I datori di lavoro del settore privato saranno tenuti a verificare il rispetto del suddetto obbligo, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni dell’obbligo di possedere la certificazione verde.

Per i lavoratori che non abbiano la certificazione verde COVID-19 opererà la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: saranno  considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Passando al settore pubblico, le Linee Guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 prevedono che l’accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Le Linee Guida precisano altresì che tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo. Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Sarà fondamentale, dunque, conciliare tal previsioni con le altrettanto prioritarie esigenze di tutela dei lavoratori fragili, specie avuto riguardo a coloro che, per comprovate ragioni mediche, sono esentati dalla campagna vaccinale.

 

18 Ottobre 2021

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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Assegno invalidità25-10-2021

Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Il messaggio INPS n. 3495 del 14 ottobre 2021.

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con messaggio n. 3495, pubblicato il 14 ottobre 2021, ha fornito dei chiarimenti circa l'erogazione dell'assegno mensile per gli invalidi civili, suscitando preoccupazioni da parte dei soggetti percipienti.

La Legge 30 marzo 1971 n. 118 è intitolata "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili” pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82.

All'art. 13 viene previsto cheAgli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS.”
 

Questo articolo è stato poi sostituito dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

L’assegno mensile per gli invalidi civili viene erogato in 13 rate mensili ed ha come beneficiari persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni (dopo i 67 anni muta in assegno sociale) con invalidità riconosciuta tra il 74% e il 99% che non svolgano attività lavorativa; per il 2021 l’importo è di 287,09 euro ed il limite di reddito personale è di 4.931,29 euro.

Requisito essenziale affinché venga erogato dall'Istituto è, pertanto l'inattività lavorativa.

Il riconoscimento di tale inattività avviene tramite l’iscrizione all’Ufficio di Collocamento Speciale e dal certificato di disoccupazione.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 329 del 2002 ha poi stabilito che il requisito di non collocazione al lavoro, può essere concesso anche dalla frequenza scolastica.

Sulla scorta di tale decisione, l'INPS con la circolare n. 157/2002, ha disposto pertanto anche l’erogazione a coloro che frequentano la scuola pur non iscritti alle liste di collocamento.

Orbene, il messaggio del 14 ottobre in analisi, nasce dal fatto che per un certo periodo, lo svolgere un lavoro che non facesse superare il limite di reddito stabilito per l’erogazione dell’assegno  era  considerato al pari dell’inattività lavorativa e pertanto, non precludesse l’iscrizione al collocamento.

La Corte di Cassazione, invero, con diverse pronunce (in particolare la n. 17388/2018 e la n. 18926/2019) era già intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa affermando che il mancato svolgimento della stessa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale.

Il caso analizzato dalla Suprema Corte con la sentenza 18926/2019.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 1/2/2016, aveva parzialmente accolto l’appello proposto da un cittadino avverso una sentenza ad egli sfavorevole resa dal Tribunale di Roma e, per l’effetto, aveva dichiarato il diritto dell’appellante all’assegno mensile di assistenza ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 13, con decorrenza dal 1/1/2015 (successiva alla domanda amministrativa) condannando l’Inps al pagamento dei relativi ratei, oltre gli accessori e con le decorrenze di legge.

L'Istituto impugnava tale sentenza sulla scorta di 2 motivi;

con il primo, l’Istituto previdenziale denunciava la violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: in sintesi, censurava la decisione nella parte in cui era stato riconosciuto il diritto all’assegno di assistenza in mancanza di prove, che avrebbero dovuto essere offerte dal ricorrente, circa la sussistenza del requisito reddituale e del mancato svolgimento di attività lavorativa;

Con il secondo motivo, l’Istituto previdenziale prospettava la medesima questione sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che, nonostante le puntuali eccezioni da loro sollevate e contenute nella memoria difensiva di primo grado, poi ribadite in una seconda memoria, il giudice del merito avrebbe omesso di verificare la sussistenza dei requisiti costitutivi della prestazione.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato ritenendo che, “la sentenza impugnata ha di fatto omesso ogni accertamento in ordine sia al requisito reddituale sia a quello relativo alla  “incollocazione” avendo argomentato esclusivamente sulla sussistenza del requisito sanitario;  rilevava inoltre che, in materia di assegno di invalidità civile, il requisito della incollocazione al lavoro, con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, è cambiato, nel senso che ciò che si richiede è semplicemente lo stato di inoccupazione”.

Pertanto, l'Istituto, sulla scorta della giurisprudenza formatasi in materia, ritiene che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio e l’assegno mensile di assistenza previsto dall'art. 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti la effettiva inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

 

18 Ottobre 2021

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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Guida alla vaccinazione12-04-2021

 

Buongiorno,

a seguito delle  differenze evidenziate tra le Regioni per quanto attiene la somministrazione  delle vaccinazioni in favore delle persone con disabilità e familiari/caregiver aventi diritto, vi alleghiamo alla presente una Guida dell’Anffas Nazionale sul tema.

http://www.anffas-genova.org/upload/120421120028.pdf

Cambio Iban 06-04-2021

Buongiorno,

si desidera informare che, a seguito della fusione con l'Istituto San Paolo l'Iban dell'Asociazione sarà il seguente:

IT49F0306901400100000132699

15-03-2021

Le persone con disabilità grave e loro familiari/caregiver, verranno inseriti in priorità nella fase 2 alla categoria 1.

La raccomandazione, inserita nel Piano Strategico Nazionale a seguito dell'aggiornamento del 10 marzo 2021, oggi rappresenta un atteso e importante risultato, ed è anche il frutto delle sollecitazioni giunte dal mondo Anffas che, a tutti i livelli, ha chiesto a gran voce che le persone con disabilità grave (art. 3, comma 3 della legge 104/92) venissero messe in priorità per ricevere il vaccino, insieme ai caregiver.

Qui il link alla news: della Sede Nazionale http://www.anffas.net/it/news/14839/pillola-informativa-anffas-speciale-vaccinazione-delle-persone-con-disabilita-grave/
 
 

Caregiver in ospedale 09-03-2021

Aggiornamento

DPCM 2 marzo Coronavirus: le misure per la disabilità (con una novità per i caregiver)

L’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021

Nella giornata di ieri il neo premier, Mario Draghi, ha firmato il suo primo DPCM dedicato alle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19.
In linea di massima il decreto, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, conferma la continuità con le misure in vigore precedentemente, con alcune novità. In particolare, ad essere confermato in toto è il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità, come pure il coprifuoco dalle ore 22.00 alle 5.00.

LE NOVITA’ IN GENERALE
Le novità più sostanziose riguardano la scuola: dal 6 marzo nelle zone rosse vengono sospese le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Nelle zone arancioni e gialle, invece, i Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica a seconda delll’andamento epidemiologico.

Altra novità riguarda l’asporto per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto: è consentito l’asporto fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta vietato il consumo sul posto, e resta il divieto di asporto bevande per i bar dopo le 18.

MISURE PER LA DISABILITA’
Alle persone disabili è dedicato l’articolo 3 del DPCM 2 marzo, contenente disposizioni specifiche per la disabilità, che riguardano le attività sociali e socio sanitarie, distanziamento e attività sportiva all’aperto.
Inoltre, all’articolo 11 si introduce una importante apertura: la possibilità per i caregiver di assistere pazienti con disabilità in ospedale. L’articolo, che contiene le Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti, prevede infatti una “deroga” relativamente al divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. A questo divieto viene fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

Di seguito riportiamo invece il testo completo dell’articolo 3, con le Disposizioni specifiche per la disabilità:

Art. 3
(Disposizioni specifiche per la disabilità)

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto.

ALTRE MISURE CONFERMATE
Il decreto, dicevamo, a parte le citate novità, si muove in una generale linea di continuità con le misure porecedentemente in vigore. Ne citiamo di seguito alcune di interesse per le persone con disabilità o loro familiari/caregiver.

DEROGHE ALLA MASCHERINA
All’articolo 1, si ribadisce inoltre che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a)  i bambini di età inferiore ai sei anni;
b)  le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c)  i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

VISITE A CONOSCENTI IN ZONA GIALLA
All’articolo 9, relativamente agli spostamenti n zona gialla, è consentito fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 

 

 

Si allega comunicazione di Alisa in merito agli accompagnatori delle persone con disabilità nelle strutture ospedaliere.

http://www.anffas-genova.org/upload/091220104835.pdf

QR-Code per la disabilità02-02-2021

E'  stato istituito il  QR Code dell’Inps che  consentirà di scaricare  sui propri dispositivi mobili il verbale  sanitario attestante l’invalidità,  senza bisogno di portarlo con sé ogni volta che si chieda l’attivazione di un servizio o di un’agevolazione. Garantisce informazioni sempre attendibili perché associato all’interessato, e non a uno specifico verbale, ed è sempre aggiornato a seguito di verbali definitivi di prima istanza, aggravamento, revisione, verifica straordinaria e autotutela.
Per ottenere il codice è disponibile il servizio online “Generazione QR-Code invalidi civili per attestazione status”, sul portale dell’Istituto.
Per maggiori informazioni, invitiamo a visitare la pagina del sito Inps https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54803

 

Buono alimentare09-12-2020

Di seguito l'Avviso pubblico per l'ottenimento dei buoni alimentari in cui vengono specificate le modalità per la richiesta.

http://www.anffas-genova.org/upload/091220105446.pdf

Quota Sociale 04-11-2020

L'Assemblea dei Soci dell'Anffas Onlus di Genova ha deliberato  in data 30/10/2020 di mantenere inviariato l'importo della quota sociale a € 60.

 

 

 

 

Messa di Pasqua 21-04-2019

Il 21 aprile presso il Presidio semiresidenziale Iona di Via Parini 27, alle h. 8.30  S.E. Cardinale Angelo Bagnasco celebrerà la S. Messa di Pasqua.

Ci auguriamo di potervi incontrare numerosi.

 

 

 

ponte natalizio24-12-2018

 

Si allega circolare inerente la chiusura degli uffici e dei presidi semiresidenziali ed ambulatoriali.

http://www.anffas-genova.org/upload/261118100658.pdf

 

 

 

Lotteria 201822-11-2018

Si allega comunicazione della Lotteria di Natale.

http://www.anffas-genova.org/upload/221118115231.pdf

 

 

Spettacolo teatrale 21-10-2018

Buongiorno,

                        desideriamo informarvi che il Celivo ha messo a disposizione 50 biglietti gratuiti  per lo spettacolo che si terrà Domenica 21 ottobre alle h. 16 al Teatro La Corte di Genova.

                           La rappresentazione, dal titolo “M come  Melies”, è dedicato a George Melies e al suo percorso umano ed artistico. Al centro del racconto scenico è la creazione di Le voyage dans la lune: le prove, il set, l’allestimento, le magie. Proprio come avviene per lo spettacolo, il film prenderà corpo sotto gli occhi degli spettatori e sarà un viaggio non solo tra le stelle, ma nell’intimità, nel carattere, nei pensieri e nella vita di Méliès. Tra meraviglia e fantasia.

                        Chi fosse interessato può contattare Alessandra (tel. 0105762518) per prenotare i biglietti entro il 4/10/2018.

                        Cordiali saluti.

                                                                                                           IL PRESIDENTE

                                                                                                        (Paolo Scarabelli)

                                                                                            

IN MEMORIA 14-08-2018

Riportiamo le parole del  Presidente dell'Anffas di Genova in ricordo della Dott.ssa Paola Pistarino, deeduta prematuramente.

http://www.anffas-genova.org/upload/140818121923.pdf

 

Progetto Capacity24-07-2018

Nell’ambito del progetto che la nostra Sede Nazionale sta attuando per dare una concreta attuazione all’art. 12 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, la nostra Sede Nazionale ha predisposto un questionario per poter  partecipare alla consultazione pubblica al fine di giungere all’elaborazione di proposte innovative e di nuove risposte al tema del sostegno alla presa di decisioni per le persone con disabilità.

Il questionario è aperto, in particolare, a persone con disabilità, familiari, esperti, professionisti del settore legale e di giustizia (come giudici, avvocati) a persone che ricoprono ruoli di tutori, curatori o amministratori di sostegno e professionisti del settore sociale educativo, nonché a tutti coloro i quali desiderino esprimere la propria opinione e far sentire la propria voce in merito ai sostegni ai processi decisionali ed ai sistemi di tutela per le persone con disabilità nel nostro Paese.

Fino al 5 ottobre 2018 sarà possibile accedere a tale questionario attraverso il seguente link: 

https://it.surveymonkey.com/r/CapacityAnffas (versione standard)

https://it.surveymonkey.com/r/CapacityETR (versione easy to read

La partecipazione sarà fondamentale per dare un  contributo  al primo studio italiano in materia di sostegni al processo decisionale, così da adeguare la vigente normativa alle previsioni della citata Convenzione Onu.

Trust15-05-2018

http://www.anffas-genova.org/upload/27041895546.pdf

Euroflora 18-04-2018

Alleghiamo circolare informativa sull'Euroflora.

http://www.anffas-genova.org/upload/18041830557.pdf

Messa Pasqua01-04-2018

Buongiorno a tutti,

desideriamo invitarvi alla S. Messa dI Pasqua che verrà celerata da S.E. Cardinale Bagnasco.

Vi aspettiamo tutti il 1° Aprile alle 8.30 al Presidio semiresidenziale Iona di Via Parini 27c.

http://www.anffas-genova.org/upload/28031812622.pdf

 

Visita all'Acquario 10-03-2018

http://www.anffas-genova.org/upload/080218114304.pdf

Giornata del malato 10-02-2018

http://www.anffas-genova.org/upload/080218114136.jpeg

REI26-01-2018

Dal 1/1/2018 è operativo il nuovo reddito di inclusione sociale (REI) destinato alle famiglie in condizioni economiche precarie.

Per maggiori informazioni alleghiamo circolare inviata alle nostre famiglie unitamente alla domanda per accedere al beneficio ed alla circolare esplicativa Inps.

 

http://www.anffas-genova.org/upload/260118111242.pdf

http://www.anffas-genova.org/upload/260118111325.pdf

http://www.anffas-genova.org/upload/260118111348.pdf

 
 
 

Quota Sociale 04-12-2017

L'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Anffas Onus di Genova in data odierna ha deliberato di mantenere invariato a € 60 l'importo della quota sociale.

 

Incontro Teatro Von Pauer20-10-2017

Come saprete, il 20 ottobre u.s. si è tenuto al Teatro Von Pauer un incontro tra le famiglie  volto a tutelare i diritti al servizio sanitario regionale in ocasione del processo di ridefinizione delle norme in materia di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione tra gli Enti Gestori ed A.LI.SA.

In tale occasione è stato distribuito del materiale informativo che alleghiamo.

 

http://www.anffas-genova.org/upload/02111740002.jpg

http://www.anffas-genova.org/upload/02111740025.jpg

http://www.anffas-genova.org/upload/02111740040.pdf

http://www.anffas-genova.org/upload/02111740112.pptx

 

Visita del Santo Padre 27-05-2017

Alleghiamo la comunicazione inviata ai Soci in occasione della visita del Santo Padre a Genova il 27/5/2017.

Ci auguriamo di poter avere  la possibiità di incontarlo.

http://www.anffas-genova.org/upload/24031715755.pdf

 

Quota associativa07-12-2016

L'Assemblea Ordinaria dei Soci del 7/12/2016  ha approvato la proposta di mantenere invariato l'importo della quota sociale a € 60 annui.

Isee 29-02-2016

Pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato con il quale viene respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro le decisioni del Tar del Lazio che nel febbraio 2015 avevano dichiarato illegittimo l'inserimento di pensioni e indennità di accompagnamento nel concetto di reddito.

Di seguito sentenza ed articolo chiarifcatore sull'argomento.

http://www.anffas-genova.org/upload/09031624154.pdf

http://www.anffas-genova.org/upload/09031625454.pdf